Le parole dell’Insurance Distribution Directive


L’intero quadro dei rapporti fra compagnie e clienti è cambiato con la nuova Direttiva europea sulla distribuzione assicurativa: obiettivo della disciplina è l’armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia.

L'intero quadro dei rapporti fra compagnie e clienti è cambiato con la nuova Direttiva europea sulla distribuzione assicurativa: obiettivo della disciplina è l’armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia. Con l’importante finalità di tutelare i diritti dei consumatori, imponendo meccanismi che impediscano la raccomandazione di prodotti non adeguati alle loro esigenze. Qui di seguito un breve e utile vademecum che April Italia ha curato nell’intento di fissare i principali concetti della Direttiva

Advisory o Consulenza 
Il distributore di prodotti assicurativi fornisce al cliente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare prodotto, scelto sulla base di un’analisi di un numero sufficiente di prodotti di assicurazione disponibili sul mercato, sarebbe più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del cliente. Il concetto di advisory o consulenza, ripreso dalla disciplina MIFID, viene utilizzato nella IDD per distinguere due differenti modalità di vendita: quella in consulenza e quella senza consulenza.

Demands and Needs I prodotti e le politiche distributive devono basarsi sulla valutazione preventiva dei bisogni e delle esigenze assicurative del cliente. Quella dell’individuazione dei bisogni e delle esigenze è una fase importantissima affinché il prodotto proposto possa rispondere effettivamente a precise necessità. L’IDD prevede che prima della conclusione del contratto di assicurazione, il distributore di prodotti assicurativi specifichi, basandosi sulle informazioni ottenute dal cliente, richieste ed esigenze (demands and needs) del cliente stesse e gli fornisca informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile tale da consentirgli di prendere una decisione informata. Le informazioni richieste al cliente devono essere valutate secondo un’articolazione che tenga conto delle complessità del prodotto.

DIP
È il Documento Informativo Precontrattuale Nell’ottica di una politica di semplificazione e chiarezza, è prevista la predisposizione della documentazione precontrattuale fondata prima di tutto sulla redazione – obbligatoria – di un documento informativo concepito dal legislatore europeo (Regolamento di esecuzione n. 1469/2017). Tutto ciò in termini il più possibile standardizzati e semplici, per consentire al cliente di comprendere – quasi visualizzare – in modo immediato e facilmente confrontabile i contenuti delle proposte di copertura reperite sul mercato.

Attenzione! In Italia, il legislatore ha peraltro esteso l’ambito di applicazione originario della previsione, disponendo l’obbligo di compilazione del DIP anche per le polizze vita. Il DIP, pur costituendo il primo elemento di orientamento del cliente all’acquisto consapevole,  non è, nella maggior parte dei casi, un documento esaustivo: si tratta, dunque, di una fotografia istantanea delle caratteristiche “principali” della copertura (o delle coperture, in caso di prodotto multirischio/multiramo) comprese nel prodotto proposto. La profilazione di maggior dettaglio, utile a fornire una miglior specificazione dei punti salienti dell’articolazione di garanzia e del contratto (oltre che delle caratteristiche del distributore), trova spazio invece nel DIP aggiuntivo.

DIP Aggiuntivo
A partire dal gennaio 2019, oltre i documenti compresi nel set informativo, le imprese di assicurazione devono introdurre obbligatoriamente nell’informativa un ulteriore documento denominato DIP Aggiuntivo. Viene elaborato in base al ramo assicurativo di appartenenza, prendendo forme e denominazioni differenti: DIP Aggiuntivo Danni, DIP Aggiuntivo Vita, DIP Aggiuntivo Multirischi (per copertura Vita più Danni), DIP Aggiuntivo IBIP o DIP Aggiuntivo RC auto.Tutti i modelli sono disponibili e scaricabili sul sito dell’IVASS, contenuti negli Allegati del Regolamento stesso.

Attenzione! È necessario rimarcare che queste disposizioni sono applicabili a sia alle imprese autorizzate in Italia sia a quelle comunitarie. In particolare, la ratio del DIP Aggiuntivo IBIP è quella di integrare non solo il contenuto del KID per i prodotti d’investimento assicurativo del ramo III e V disciplinati dal Codice della Assicurazioni Private (CAP), ma pure quella di sostituire ed eliminare il prospetto in adozione del documento di pubblica consultazione CONSOB datato 28 giugno 2018. L’informativa precontrattuale consiste, pertanto, esclusivamente dal KID e dal DIP Aggiuntivo IBIP.

Le finalità della IDD

Disclosure
La trasparenza informativa precontrattuale viene rafforzata introducendo modalità standardizzate di documentazione.

Distributor (soggetto che distribuisce un prodotto)Nel contesto della IDD con questo termine s’intendono tutti quei soggetti che a vario titolo concorrono alla vendita di prodotti assicurativi e, quindi, non solo le imprese di assicurazione e gli intermediari a titolo accessorio, soggetti la cui attività consiste nel fornire a terzi, servizi di distribuzione assicurativi o riassicurativa, siti comparatori. In questo cappello rientrano pertanto: le imprese di assicurazione che collocano i prodotti in diretta; gli intermediari nell’accezione corrente (A,B,C,D, E iscritte al RUI); intermediari a titolo accessorio che non esercitano l’attività di distribuzione assicurativa in via principale; altri soggetti che forniscono consulenza, propongono contratti di assicurazione o compiono altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti.

IBIPs (Insurance Based Investment Products) – Prodotti di investimento assicurativo
L’IDD introduce regole più restrittive per i prodotti di tipo complesso che espongono i clienti a rischi maggiori. È il caso dei prodotti di investimento assicurativi quali le polizze a contenuto finanziario appartenenti ai rami vita I, III, V di cui al Codice delle Assicurazioni Private, incluse le cosiddette polizze multiramo.

Inducement – Incentivi
Manufacturers e distributors devono mettere in atto politiche retributive che siano compatibili con l’esigenza di agire nell’interesse del cliente e tali da non arrecare danno alla qualità del servizio. Con il termine inducement s’intendono tutte le forme di compenso in forma monetaria o tnon monetaria (quindi commissioni, spese o altro genere di pagamenti, inclusi i benefici economici e incentivi finanziari), offerti o forniti in relazione ad attività di distribuzione assicurativa.

Manufacturer (soggetto che fabbrica un prodotto)
Nel contesto della IDD per manufacturer s’intende l’impresa di assicurazione in qualità di “fabbrica prodotto”. In capo al soggetto manufacturer l’IDD prevede che vengano attuati una serie di presidi, procedure e controlli sul prodotto assicurativo collocato, sulle sue modalità di vendita e di gestione post-vendita e sulla corretta e trasparente informativa da fornire al cliente.

Manufacturer de facto (soggetto che nei fatti realizza un prodotto)
Un intermediario assicurativo si configura come un manufacturer “de facto” nel caso decida autonomamente sulle caratteristiche essenziali e sugli elementi principali di un prodotto assicurativo, compresi la copertura, i costi, i rischi, il mercato di riferimento, i diritti di risarcimento o di garanzia e nel caso in cui questi elementi non siano sostanzialmente modificati dall’impresa di assicurazione che fornisce la copertura per il prodotto assicurativo.

Over & Governance
Si possono idealmente distinguere tre elementi chiave di questa definizione: 1. il processo di approvazione del prodotto che porta a identificare la sua idoneità al target market individuato; 2. monitoraggio continuo del prodotto per tutto il ciclo di vita; 3. previsione di policy e procedure aziendali idonee.

POG – Product Oversight and Governance
L’insieme delle misure e delle procedure di controllo e supervisione del prodotto per tutto il suo ciclo di vita.

Processi da rispettare dai distributors
Tra le dinamiche di processo previste per i soggetti che distribuiscono prodotti c’è prima di tutto l’individuazione delle esigenze assicurative dei clienti nella fase di pre-vendita e, nel caso di prodotti complessi, anche delle conoscenze ed esperienze dei prodotti. I distributors si occupano anche della richiesta di tutte le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche dei prodotti assicurativi che intendono offrire ai clienti e dell’individuazione dei gruppi di clienti rispetto ai quali il prodotto non risponde ai loro interessi, obiettivi e caratteristiche.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è l’adeguata gestione dei conflitti d’interesse prima della distribuzione del prodotto; altrettanto importante è il monitoraggio post-vendita, cioè la comunicazione di informazioni rilevanti al manufacturer ogni qualvolta si rilevi che il prodotto non risponda più agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento, oppure emergano circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio ai danni del cliente.

Processi da rispettare dai manufactures
I soggetti che realizzano prodotti (de facto o meno) devono necessariamente rispettare alcuni processi: la previsione misure idonee con riferimento a prodotti suscettibili di arrecare pregiudizi ai clienti (target market); la corretta individuazione e gestione dei conflitti di interesse nel caso questi sorgano già nella fase di design del prodotto; l’effettuazione del test sul prodotto prima che lo stesso venga immesso in commercio; l’individuazione, in particolare per quanto riguarda i prodotti di investimento assicurativi, dei gruppi di clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono compatibili con il prodotto assicurativo.

Un altro passaggio importante è la selezione dei canali di distribuzione coerenti con le caratteristiche del mercato di riferimento individuato; da segnalare infine il monitoraggio continuo e la revisione periodica dei prodotti assicurativi sul mercato.

Prodotti assicurativi appartenenti ai rami danni
Rientrano in questa definizione i prodotti “Non-IBIPs” (ad esempio, RC Auto, polizza salute/infortuni, polizza casa) nonché le polizze vita puro rischio (ad esempio, la temporanea caso morte), comprese le polizze connesse a mutui e prestiti , e i prodotti previdenziali.

Set informativo
Si tratta di una delle disposizioni che riguardano le imprese che stipulano contratti in forma collettiva. Queste saranno obbligate a redigere il set informativo ex art. 9 del Regolamento n. 41. La nuova disciplina dell’informazione precontrattuale ha pertanto previsto di rinominare il Fascicolo Informativo del Regolamento 35 del 2010 come “set informativo “. Quest’ultimo si compone di: a) IPID per i prodotti danni; b) DIP Vita per i prodotti vita di “puro rischio”; c) KID per i prodotti d’investimento assicurativo.

Target market
Tutti i prodotti immessi sul mercato devono prevedere un target market sul quale dovrà essere indirizzata la distribuzione. Trovare un mercato di riferimento a cui destinare uno specifico prodotto rappresenta dunque un’altra fase essenziale alla base dei principi cardine dell’IDD.

Vendita senza consulenza
L’IDD prevede che qualora la vendita sia offerta “senza consulenza” il distributore sia tenuto a chiedere quale sia la conoscenza e l’esperienza del cliente in relazione al tipo di prodotto distribuito, al fine di verificare se il prodotto in oggetto sia “adatto” alla categoria di clientela cui appartiene il potenziale cliente.

Vendita in consulenza
L’IDD prevede che, qualora la vendita venga offerta “in consulenza”, il distributore sia tenuto a collocare prodotti “adeguati” alla situazione personale del singolo cliente. Prima della stipula di qualsiasi contratto specifico, il distributore di prodotti assicurativi deve quindi fornire al cliente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare prodotto, scelto sulla base di un’analisi di un numero sufficiente di prodotti di assicurazione disponibili sul mercato, sarebbe più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del cliente. L’art. 119 ter del novellato CAP (corrispondente all’art. 20 n. 1 della IDD) prevede che, prima della conclusione di ogni contratto assicurativo, il distributore debba eseguire quello che comunemente si chiama il test fra le richieste e le esigenze del cliente (demands and needs test), ossia gli chieda quali siano i bisogni assicurativi che intende soddisfare e gli spieghi i contenuti del contratto, curando poi che il prodotto offerto sia coerente con le richiese e le esigenze assicurative del cliente.

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